(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12
                         del 30 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Disposizioni per l'applicazione della legge regionale
                         25 marzo 1997 n. 10
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di prima applicazione di cui
all'art. 8 della legge regionale 25  marzo  1997  n.  10  (interventi
della  Regione  per  la  programmazione  e  attuazione di parcheggi e
infrastrutture per la mobilita' e per il traffico nelle aree urbane),
per l'anno  1997  il  termine  per  la  presentazione  dei  programmi
integrati  per  la  mobilita'  e  degli  interventi singoli, previsto
all'articolo 5, comma 2, e' differito al 31 luglio 1997 e il  termine
del 31 luglio, previsto all'articolo 5, comma 3, per l'adozione della
proposta  della Giunta e la sua presentazione al Consiglio regionale,
e' differito al 30 settembre 1997.
  2. Le richieste di finanziamento presentate  dai  Comuni  entro  il
termine  previsto  dall'art.  5, comma 2 della citata legge regionale
non devono essere riconfermate.