(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 30 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 25 marzo 1997 n. 10 1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1997 n. 10 (interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilita' e per il traffico nelle aree urbane), per l'anno 1997 il termine per la presentazione dei programmi integrati per la mobilita' e degli interventi singoli, previsto all'articolo 5, comma 2, e' differito al 31 luglio 1997 e il termine del 31 luglio, previsto all'articolo 5, comma 3, per l'adozione della proposta della Giunta e la sua presentazione al Consiglio regionale, e' differito al 30 settembre 1997. 2. Le richieste di finanziamento presentate dai Comuni entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2 della citata legge regionale non devono essere riconfermate.